Disponibilità del diritto di prelazione e del diritto di riscatto (retratto successorio)



Nè il diritto di prelazione né il diritto di riscatto possono essere trasferiti ad un soggetto estraneo rispetto al novero dei coeredi. L'eventuale cessione si porrebbe infatti in antitesi rispetto alle finalità che la legge ha inteso perseguire accordando la preferenza ai coeredi nota1.

Parimenti in senso negativo viene risolta la questione se dette situazioni soggettive attive siano trasmissibili agli eredi (Cass. Civ., Sez. VI, 4277/12; Cass.Civ. Sez.II, 11551/92). E'stato osservato che il diritto di cui all'art. 732 cod.civ. possiede natura personalissima, esprimendo una deroga rispetto al principio generale dell'autonomia negoziale nota2. Esso pertanto non può venire esteso oltre i casi espressamente contemplati (Cass.Civ. Sez.II, 5795/82 ; Cass.Civ. Sez.II, 4048/78). Questo non significa che, una volta proposta l'azione da parte dell'avente diritto, la di lui morte non possa dar luogo alla successione degli eredi nel processo (Cass. Civ., Sez. II, 17673/12). Trattasi invero di una situazione soggettiva avente natura processuale del tutto distinta rispetto a quella del diritto di prelazione. Va in ogni caso osservato come la legittimazione attiva ad agire in retratto spetti invece a colui che sia subentrato jure rapresentationis in nome e vece del rappresentato (Cass. Civ., Sez. II, 594/2015). Giova osservare come, inversamente, nei confronti del rappresentante non sia attivabile il retratto, dal momento che egli assume in tutto e per tutto la veste del coerede (Cass. Civ., Sez. II, 1987/2016).

Gli eredi del coerede hanno un titolo di acquisto (cioè la successione mortis causa del titolare della prelazione) diverso da quello considerato dalla norma in considerazione (successione mortis causa del titolare del patrimonio di cui fa parte la quota in via di alienazione o alienata). Non può che seguirne l'inapplicabilità dell'istituto in considerazione.

Il titolare dei diritti di cui all'art. 732 cod.civ. può invece indubbiamente disporne facendovi rinunzia. Le questioni che si pongono a questo proposito riguardano la forma e il tempo dell'atto dismissivo.

Quanto al secondo aspetto si è reputato nota3 che, in esito alla notifica della proposta del coerede che intende alienare, gli altri coeredi abbiano la possibilità sia di tenere un contegno meramente omissivo (venendo così a maturare il termine decadenziale di due mesi che estingue il diritto), sia di dichiarare espressamente la propria intenzione di rinunziare al diritto di prelazione. Una siffatta espressione di volontà abdicativa potrebbe venire espressa in ogni momento: secondo l'opinione preferibile nota4, addirittura a prescindere dalla notificazione della proposta da parte del coerede. Si è anche rilevato nota5 che, in quest'ultimo caso, la rinunzia non coinciderebbe con la rinunzia alla proposta di alienazione. La prima libererebbe definitivamente il coerede, la seconda invece non varrebbe che per una determinata stipulazione alle specifiche condizioni già dichiarate.

Queste conclusioni, perfettamente condivisibili, meritano tuttavia una precisazione di carattere semantico. Il coerede può fare sempre rinunzia del proprio diritto alla prelazione (o al riscatto). Non si tratta certamente di un diritto in tal senso indisponibile. La rinunzia ad avvalersi della prelazione relativamente ad una specifica alienazione, le cui condizioni vengano notificate al coerede, non è situazione soggettiva attiva omogenea rispetto alla prima. Non corrisponde infatti ad una rinunzia al diritto di prelazione bensì alla mancata prestazione del consenso (= accettazione) in ordine ad un contratto di alienazione onerosa. Se Tizio comunica a Caio che vuole vendere a 100 la propria quota entro tre mesi e Caio risponde che "rinunzia", questo significa che Caio non vuole comprare a 100 entro tre mesi. Forse comprerebbe a 90. Sicuramente la manifestazione negativa non importa che Caio rinunzi a far valere comunque e sempre la prelazione. Ne segue che, nell'ipotesi in cui la vendita progettata da Tizio vada a monte e, successivamente, quest'ultimo intenda nuovamente cedere la propria quota, dovrà rispettare il diritto di prelazione, notificando a Caio nuove condizioni.

Relativamente alla forma della rinunzia prevale, in difetto di prescrizioni che impongono l'adozione di una veste specifica, il parere dell'assenza di speciali oneri. Si darebbe pertanto sia una rinunzia espressa, sia una rinunzia tacita (Cass.Civ. Sez.II, 900/75) nota6.

Dalla rinunzia alla prelazione deve essere tenuta distinta la rinunzia al riscatto. Nella prima è implicita la seconda, ma non si può dire l'inverso. In altri termini, con la rinunzia alla prelazione, il coerede manifesta la propria indifferenza in ordine alla eventuale cessione della quota ad un estraneo. Non potrebbe dunque egli pretendere successivamente di esercitare il retratto. E', al contrario, possibile che il coerede titolare della prelazione, una volta che il relativo diritto fosse stato violato, rinunziasse comunque al diritto di riscatto nota7.

Anche per la rinunzia al riscatto non sembra indispensabile l'adozione di una speciale forma. Potrebbe dunque darsi sia rinunzia (al riscatto) espressa, sia tacita nota8. Si pensi all'eventualità in cui il coerede avente diritto al riscatto stipuli una divisione convenzionale alla quale prenda parte anche l'estraneo che abbia in precedenza acquistato la quota.

Occorre da ultimo dar conto di una modalità, sia pure indiretta, di disposizione del diritto di riscatto: esso è pur sempre soggetto a prescrizione ordinaria decennale (Cass.Civ. Sez.II, 1761/79). L'inerzia del titolare del diritto protrattasi per detto periodo di tempo ne importerebbe pertanto l'estinzione. Sarebbe irrilevante, al riguardo,la permanenza della comunione ereditaria in riferimento agli altri beni non oggetto di alienazione ( Cass. Civ., Sez. II, 3465/2013).

Note

nota1

In tal senso Cimato, La nozione di "estraneo" nel retratto successorio, in Dir.giur., 1971, pp. 412 e ss..
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nota2

Palazzo, Le successioni, in Tratt.ir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.971.
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nota3

Atlante, Il diritto di prelazione del coerede, in Riv.not., 1992, p. 745-746.
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nota4

Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 165; D'Orazi Flavoni, Della prelazione legale e volontaria, Milano, 1950, pp. 336 e ss.
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nota5

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p. 759.
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nota6

Così anche l'Azzolini, in Comm. breve al cod.civ. Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p. 577.
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nota7

Cfr. al riguardo Forchielli, op.cit., p. 182.
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nota8

Marinaro, in Cod.civ. annotato, a cura di Perlingieri, Libro II, Torino, 1980, p.555.
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Bibliografia

  • ATLANTE, Il diritto di prelazione del coerede, Padova, Successioni e donazoioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
  • AZZOLINI, Padova, Comm.breve al cod.civ., 1994
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CIMATO, La nozione di "estraneo" nel retratto successorio, Dir.giur., 1971
  • D'ORAZI FLAVONI, Della prelazione legale e volontaria, Milano, 1950
  • MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato, II, 1980
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

Prassi collegate

  • Quesito n. 184-2018/C, Rinuncia preventiva alla prelazione

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