Codice Civile art. 1415


EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI
1. La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
2. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

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