Retratto successorio: il procedimento



L'art. 732 cod.civ. appronta a tutela del coerede prelazionario uno strumento che si articola in due diversi momenti (Cass.Civ. Sez.II, 7666/94 ).

In un primo tempo viene in esame il diritto di prelazione, volto ad assicurare la preferenza a favore dei coeredi nota1 . Successivamente, nell'ipotesi di violazione del diritto di prelazione, diviene operativo il diritto di riscatto, funzionale al recupero della quota alienata al terzo estraneo nota2.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi a far tempo dall'ultima delle notificazioni che devono essere eseguite a cura del coerede che intende alienare la propria quota. A tal fine quest'ultimo deve infatti comunicare ai coeredi il proprio intento di cedere la parte che gli appartiene.

Nell'ipotesi di violazione del relativo obbligo, diviene efficace a vantaggio dei coeredi il diritto di riscatto, consistente nel potere, esercitabile anche nei confronti del terzo subacquirente, di ottenere la quota precedentemente alienata. Come è evidente il riscatto costituisce uno strumento di reazione assai efficace rispetto all'inadempimento dell'obbligazione afferente alla prelazione. Peraltro ciò non può non importare una correlativa diminuzione di tutela per i terzi.

Note

nota1

Il diritto di prelazione non costituisce una facoltà od un modo di godimento del diritto sulla quota, ma è un diritto di credito a pretendere un facere qualificato, cioè la preferenza nell'acquisto della quota: cfr. Forchielli-Angeloni, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2000, p.248 e Giannattasio, Divisione e donazione, in Comm. cod.civ., vol.III, Torino, 1964, p.74. Secondo un'altra tesi interpretativa invece la prelazione dovrebbe configurarsi come aspettativa a ricevere la proposta contrattuale e ad essere preferiti a parità di condizioni, cui corrisponderebbe un onere a carico del coerede alienante (così Loi, voce Retratto, in Enc.dir., p.39). Da questa tesi ne conseguirebbe che non si potrebbe configurare un inadempimento del coerede, per cui l'unica conseguenza della alienazione all'estraneo sarebbe l'esercizio del riscatto; viceversa, configurando un diritto di credito, il prelazionario avrebbe anche diritto al risarcimento dei danni.
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nota2

Il riscatto costituisce un vero e proprio diritto potestativo che si esercita per mezzo di una dichiarazione comunicata al retrattato, cioè al terzo estraneo che ha acquistato la quota (Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.739).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • GIANNATTASIO, Divisione e donazione, Torino, Comm.cod.civ. , 1964
  • LOI, Retratto (dir.vig.), Enc.dir., XL, 1989

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