Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 7


(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2). - È fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro (Comma così sostituito dall'art. 4, L. 20 marzo 1940, n. 364).
Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti