Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 2


(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1°; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 23). - I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ( L'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396 ha devoluto al Ministero della marina mercantile «le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza negli istituti idrobiologici e talassografici»), di concerto con quello per le comunicazioni (Ora, Ministero della marina mercantile (D.Lgs.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396) per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della commissione consultiva dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico ( I regolamenti non sono stati emanati. Sono pertanto vigenti per la pesca marittima: R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647 (riportato al n. A/II), e R.D. 13 novembre 1882, n. 1090 (riportato al n. B/I); per la pesca lacuale e fluviale: R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 (riportato al n. C/I).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti