Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 1


Norme per l'esercizio della pesca
Disposizioni generali

(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°). - La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti (Dopo la promulgazione della L. 14 luglio 1965, n. 963, recante norme per la disciplina della pesca marittima, riportata al n. B/IV, le norme di questo «testo unico» e del relativo regolamento (riportato al n. A/II) vigono solo per la pesca non marittima.
Il T.U. è stato in più parti modificato dal R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, (convertito in legge dalla L. 19 gennaio 1939, n. 485), il quale all'art. 10 disponeva altresì:
«Art. 10. Il governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico, le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del detto testo unico o riguardanti materia in esso disciplinata.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.
Il nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge».
Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, ha modificato vari articoli del presente T.U. Esso ha disposto inoltre:
«Art. 42. Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.
Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite, a norma del presente capo.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere delle Commissioni locali di pesca laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.
Art. 52. Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e ai prefetti in materia di:
a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;
b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;
c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;
d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
e) istruzione professionale dei pescatori;
f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;
g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.
La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni allo esercizio della pesca meccanica sono di competenza del presidente della Giunta provinciale.
Art. 53. Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca.
Le Amministrazioni provinciali provvedono all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo precedente, nei limiti dei fondi loro assegnati e secondo le direttive previste dal primo comma dell'art. 42 del presente decreto»).
Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile (Vedi, ora, c. nav. 1942) ed in altre leggi.

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