Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 9


(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 2°). - Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca (Comma così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. L'art. 2, D.M. 14 febbraio 1956 (come modificato nei primi due commi dall'art. 1, D.M. 18 febbraio 1958) così dispone:
«Art. 2. Il presidente della Giunta provinciale prima di rilasciare i permessi di cui all'art. 43 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, per il versamento in acque pubbliche dei rifiuti di stabilimenti industriali, deve fare eseguire da un tecnico incaricato del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi i necessari rilievi nonché il prelevamento di campioni dei rifiuti di cui trattasi e l'analisi dei medesimi.
Tenuto conto dei rapporti del tecnico del predetto ufficio, il presidente della Giunta provinciale notifica agli industriali gli adempimenti eventualmente necessari per evitare che il versamento dei rifiuti possa determinare pericoli per il patrimonio ittico.
A seguito della accettazione, da parte dell'industriale interessato, degli obblighi imposti, il presidente della Giunta provinciale rilascia il permesso richiesto.
Il presidente della Giunta provinciale deve, comunque, assicurare l'osservanza delle norme generali che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potrà emanare ai sensi dell'art. 51 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, relativo al modo di scarico delle acque di rifiuto e alla loro depurazione»).
Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico (Comma così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. L'art. 2, D.M. 14 febbraio 1956 (come modificato nei primi due commi dall'art. 1, D.M. 18 febbraio 1958) così dispone:
«Art. 2. Il presidente della Giunta provinciale prima di rilasciare i permessi di cui all'art. 43 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, per il versamento in acque pubbliche dei rifiuti di stabilimenti industriali, deve fare eseguire da un tecnico incaricato del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi i necessari rilievi nonché il prelevamento di campioni dei rifiuti di cui trattasi e l'analisi dei medesimi.
Tenuto conto dei rapporti del tecnico del predetto ufficio, il presidente della Giunta provinciale notifica agli industriali gli adempimenti eventualmente necessari per evitare che il versamento dei rifiuti possa determinare pericoli per il patrimonio ittico.
A seguito della accettazione, da parte dell'industriale interessato, degli obblighi imposti, il presidente della Giunta provinciale rilascia il permesso richiesto.
Il presidente della Giunta provinciale deve, comunque, assicurare l'osservanza delle norme generali che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potrà emanare ai sensi dell'art. 51 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, relativo al modo di scarico delle acque di rifiuto e alla loro depurazione»).
Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto ( Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ).

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