Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 15bis


Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del prefetto della rispettiva provincia (Articolo aggiunto dall'art. 2, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183. Vedi art. 2 D.M. 7 dicembre 1957, riportato al n. C/IV di questa voce. Per le pene, in caso di esercizio senza autorizzazione, vedi art. 2, L. 20 marzo 1940, n. 364, riportato al n. B/III di questa voce).

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