Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 17


(legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e art. 33; regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3). - Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'ufficio centrale della pesca si vale delle regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei regi uffici delle dogane.
Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'ufficio si vale, oltre che dei regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

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