Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 13


(legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10). - Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta purché ne faccia la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.
Tale termine potrà essere prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti