Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 15



(decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 3). - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Vedi nota 4 all'art. 2), d'accordo con l'amministrazione competente cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

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