Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 5


Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste (Comma aggiunto dall'art. 1, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183), sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.
La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del prefetto (L'art. 45, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, ha attribuito la competenza a rilasciare l'autorizzazione al Presidente della giunta provinciale), per le acque dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Articolo così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, il quale ha così disposto altresì:
«Fino all'emanazione delle norme ministeriali di cui al primo comma continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia».
Vedi nota 4 all'art. 2.
Il D.M. 19 ottobre 1939, così dispone:
«Art. 1. È vietata la pesca del pesce novello, destinato al consumo, nelle seguenti località:
a) nelle lagune e negli stagni salsi litoranei;
b) nei fiumi e nei canali sino ad un chilometro a monte del loro sfocio in mare, nonché lungo il percorso dei canali, che, direttamente o indirettamente, mettono in comunicazione le lagune o gli stagni suddetti con il mare;
c) nelle zone di mare esterne alle foci di fiumi o canali in genere, sino a 400 metri tanto davanti che lateralmente ad esse.
Agli effetti del precedente divieto è considerata pesca del pesce novello quella esercitata con reti od attrezzi atti a catturare prevalentemente pesce novello di lunghezza inferiore ai 7 centimetri. Tale misura è estesa a 12 centimetri quando trattasi di pesca del Gobius ophiocephalus (go), della Platessa passer (passera), della Chrysophrys aurata (orata), dei Mugil in genere (muggini).
Sono da considerare attrezzi aventi le suddette caratteristiche le piccole bilance di reti metalliche o di filo le ripaiole o coppi, il trattolin (rete da cinta tirata da terra o da barche), quando il lato della maglia sia inferiore ad 1 centimetro.
Le regie capitanerie di porto hanno facoltà di stabilire, previa autorizzazione da parte del ministero dell'agricoltura e delle foreste il divieto dell'uso, nelle località stesse, di altri attrezzi aventi le caratteristiche sopra descritte.
Art. 2. Al fine di tutelare la montata del pesce novello verso le acque interne è vietato qualsiasi genere di pesca nelle acque di cui ai commi b) e c) dell'art. 1, nel periodo dal 1° febbraio al 30 maggio di ciascun anno. È fatta eccezione per la pesca con la lenza o con la bilancia fissa sulle rive.
Art. 3. Ai divieti di cui agli articoli precedenti si accompagnano quelli di commercio e di trasporto del prodotto della pesca.
Art. 4. Nelle acque dei compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova e La Spezia sono vietati la pesca eseguita con qualsiasi mezzo, nonché il commercio e il trasporto del novellame di sardine ed alici (bianchetto) destinato al consumo. Nelle province omonime sono altresì vietati il commercio ed il trasporto di detto prodotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei mesi di febbraio e di marzo.
Art. 5. Sono vietati la pesca con qualsiasi mezzo, il commercio ed il trasporto delle anguille di misura inferiore ai 25 centimetri destinate al consumo.
Nei compartimenti marittimi di Viareggio e Livorno e nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Apuania, La Spezia, Genova la pesca eseguita con qualsiasi mezzo, nonché il commercio ed il trasporto di tale prodotto sono consentiti nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.
Art. 6. La lunghezza minima dei pesci sarà misurata dall'apice del muso al punto medio della congiungente i due lobi della pinna codale. Per l'anguilla la lunghezza sarà misurata dall'apice del muso al vertice della coda.
Art. 7. Per gli effetti del penultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è abrogata ogni precedente contraria disposizione disciplinante la presente materia.
Art. 8. Le infrazioni ai divieti sopra accennati sono punite a norma degli articoli 33 e 38 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e degli art. 4 e 6 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, che apporta modifiche ed aggiunte al detto testo unico».
Il R.D. 26 agosto 1927, n. 1762, così dispone:
«Art. 1. Sono vietati la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi del tonno che non raggiunga la lunghezza di 60 centimetri dall'apice del muso al punto medio della congiungente dei due lati della pinna codale.
Art. 2. Le infrazioni ai divieti previsti nel precedente articolo saranno punite a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 3. Restano ferme per le altre specie di pesci le disposizioni contenute nel regio decreto 24 maggio 1925, n. 1409»).

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