Legato di cosa altrui



Ai sensi dell'art. 651 cod.civ. il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo. Ciò a meno che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

La prima affermazione svolta dalla norma in esame, conforme rispetto ai principi generali, è del tutto scontata: il testatore infatti non può che disporre dei beni che gli appartengono.

Più discusso è invece il fondamento non tanto del divieto, quanto della previsione di inutilità del legato di cosa altrui. La ragione di siffatta previsione non è da ricercarsi nella regola della relatività degli effetti negoziali, in base alla quale l'atto non può che produrre effetti tra le parti senza poter sortire alcuna efficacia relativamente ai terzi. E' infatti del tutto chiaro che il legato di cosa altrui non potrebbe risultare vincolante per il proprietario del bene.

La ratio deve piuttosto essere rinvenuta nella ricerca dell'effettiva volontà del disponente. In altri termini si deve ritenere che, qualora il testatore avesse saputo che il bene non gli apparteneva, essendo di proprietà di un altro soggetto (l'erede ovvero un terzo), egli non ne avrebbe disposto a titolo particolare. In sostanza si tratta di una presunzione juris tantum che, come tale, può venir meno nelle ipotesi previste dalla stessa norma.

Non costituisce un'eccezione (dunque siamo al di fuori dei casi in cui viene meno la riferita presunzione) quella contemplata dall'ultimo comma dell'art. 651 cod.civ., ai sensi del quale se la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

La disposizione costituisce poco più di una precisazione idonea a dirimere eventuali dubbi. Poco importa se la cosa legata era di proprietà dell'erede onerato o di un terzo al tempo della redazione del testamento: quello che conta è che sia divenuta di proprietà del disponente anteriormente all'apertura della successione. Né in questo caso occorre che dal testamento o aliunde risulti l'intento di acquisirla ovvero che il disponente ne avesse disposto in previsione. Occorre rilevare sotto questi aspetti la complementarità tra la previsione in esame e quella di cui all'art.656 cod.civ.. Quest'ultima norma assume in considerazione, tra le altre, l'ipotesi in cui la cosa legata, appartenente al legatario al tempo della redazione del testamento, divenga di proprietà del testatore in un tempo precedente l'apertura della successione. L'art. 651 cod.civ. prevede invece il riferito caso in cui la cosa, appartenente all'onerato ovvero ad un terzo al tempo della redazione del testamento, sia divenuta di proprietà del testatore prima dell'apertura della successione. Le conseguenze sono le stesse: la disposizione è valida ed efficace. Evidentemente il disponente voleva fin dall'inizio procurarsi la disponibilità di un determinato bene allo scopo di lasciarlo al legatario.

L'art. 651 cod.civ. pone comunque eccezioni alla riferita presunzione juris tantum di volontà del testatore. E' infatti valido il legato di cosa dell'onerato o del terzo effettuato con la consapevolezza di siffatta condizione giuridica da parte del disponente nota1. Il legato di cosa soltanto in parte appartenente al testatore è invece disciplinato dall'art. 652 cod.civ.; quello di cosa del legatario dall'art. 656 cod.civ...

Quando la cosa legata appartenga dunque all'onerato ovvero al terzo la validità della disposizione a titolo particolare è subordinata in ogni caso al fatto che risulti o dal testamento o da altra dichiarazione del testatore che rivesta la forma scritta, che costui conosceva la situazione del proprio difetto di titolarità del bene e, conseguentemente, l'appartenenza di esso all'erede ovvero ad un terzo nota2.

La norma in esame prevede, in esito all'accertamento di tali requisiti, che l'onerato è obbligato ad acquisire la proprietà della cosa dal terzo ed a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

In effetti l'art. 651 cod.civ. non riferisce di una conseguenza scontata. Quando infatti la cosa è di proprietà dell'onerato quest'ultimo è semplicemente obbligato a trasferirne la proprietà al legatario. Dal testamento non può che scaturire in questa ipotesi altro se non una semplice obbligazione per l'onerato. Qualora costui si rendesse inadempiente il legatario potrebbe attivarsi, facendo uso del rimedio specifico di cui all'art. 2932 cod.civ. nota3.

Per quanto invece attiene al legatario, costui non acquista il bene immediatamente all'apertura della successione, bensì soltanto in esito all'atto traslativo con il quale l'onerato trasferisce la cosa di sua proprietà, in adempimento dell'obbligazione che gli incombe nota4. Si tratta in sostanza di un legato i cui effetti reali sono differiti.

Quando invece la proprietà del bene è in capo ad un terzo, allo scopo di adempiere all'obbligo scaturente dal testamento, l'onerato deve procurarsi la proprietà del bene, acquistandola da colui che ne è il titolare.

La cosa potrebbe presentare difficoltà insormontabili, come nel caso in cui il terzo, il quale ovviamente non è in alcun modo vincolato dal testamento, si rifiutasse comunque di cedere la cosa.

Ecco il motivo del modo di disporre dell'art. 651 cod.civ. , il quale prevede che l'onerato abbia la facoltà, alternativa rispetto al trasferimento della cosa da acquisire dal terzo, di pagare al legatario il giusto prezzo del bene. Una sola è la prestazione dedotta nella disposizione, vale a dire la cosa altrui. E' tuttavia concesso all'onerato di liberarsi prestando una cosa diversa (il giusto prezzo) nota5.

E' tuttavia ipotizzabile non soltanto che l'onerato non possa adempiere, bensì anche che si renda volontariamente inadempiente, rimanendo inerte senza attivarsi per acquisire la cosa dal terzo. In questo caso, ai sensi del II comma dell'art. 657 cod.civ., norma che deve in questo senso essere coordinata con quella qui in esame, il legatario potrebbe provvedere all'acquisto in modo diretto, domandando il rimborso di tutte le spese incontrate all'onerato.

Rimane infine da considerare l'eventualità in cui l'acquisizione del bene dal terzo si palesi impossibile (in quanto la cosa sia perita). Alla riferita natura di obbligazione con facoltà alternativa nota6, nella quale cioè viene dedotta una sola prestazione (cioè l'acquisto del bene ed il coevo trasferimento al beneficiario) non può che seguire l'estinzione dell'obbligazione. L'erede onerato non sarà tenuto né a trasferire la cosa né a pagarne il giusto prezzo.

Giova infine osservare che l'art. 651 cod.civ. non prevede il caso in cui la cosa appartenente all'onerato o al terzo nel tempo in cui il testamento venne redatto, sia successivamente alienata nel periodo precedente all'apertura della successione.

V'è pertanto chi nota7 ha sostenuto, nella fattispecie, l'invalidità del legato. Tale alienazione infatti priverebbe la disposizione a titolo particolare di efficacia secondo il principio ritraibile dagli artt. 654 e 655 cod.civ. (dettati rispettivamente in tema di legato di cosa non esistente nell'asse nonché di legato di cosa da prendersi da un certo luogo).

Si è tuttavia rilevato che la norma in esame, nel ricercare l'effettiva volontà del testatore, prende in considerazione soltanto la consapevolezza, da parte di costui, del fatto che il bene non sia di sua proprietà al tempo in cui vengono redatte le ultime volontà. Non si vede quale ruolo possa giocare il fatto che il bene, prima di proprietà di Caio, sia divenuto successivamente (prima dell'apertura della successione) di proprietà di Sempronio. Ciò a meno di non dare la prova di una precisa volontà del testatore in ordine alla permanenza fino alla sua morte del bene nella proprietà di un soggetto determinato nota8 .

Note

nota1

Il previgente codice civile del 1865, a questo proposito assumeva in considerazione separata i due casi del legato di cosa dell'onerato e del legato di cosa appartenente ad un terzo. Nella prima eventualità, ai sensi dell'art.837 cod.civ. , veniva disposto, in omaggio alla tradizione romanistica, la validità del legato. Nella seconda, ai sensi dell'art. 838 cod.civ. , la validità del legato era invece condizionata alla consapevolezza da parte del disponente dell'appartenenza del cespite al terzo, ciò che doveva indispensabilmente risultare dal testamento. Nell'ordinamento vigente, in materia di ipotesi eccezionali per le quali non ricorre la nullità, cfr. Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.259; Perego, I legati, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, vol. VI, Torino, 1982, p.204.
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nota2

E' sufficiente che risulti la conoscenza da parte del testatore di questo aspetto dell'altruità della cosa legata, anche senza l'individuazione specifica del titolare di essa. Non occorre che la dichiarazione scritta contempli anche l'espressa imposizione dell'obbligo di acquistare il bene (appartenente al terzo) ovvero di trasferirlo (o perché già di proprietà dell'onerato o dopo averlo acquistato dal terzo) a carico dell'erede onerato. Una volontà in tal senso si ritrae automaticamente dalla disposizione a titolo particolare e dalla manifestazione della consapevolezza dell'alienità del bene (Trabucchi, voce Legato (diritto civile), in N.mo Dig.it., p.613; Giannattasio, op.cit., p.260; Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ.a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 41). Non è indispensabile che la dichiarazione scritta sia confezionata contestualmente alla disposizione testamentaria. Essa può sia precedere la stesura del testamento, sia essere coeva ad esso. Non può giovare una mera dichiarazione successiva (a meno che da essa non risulti la pregressa conoscenza della situazione giuridica del bene ovvero che essa integri gli estremi di un nuovo testamento. Es.: "io sottoscritto Caio so che il mobile antico già legato al mio caro amico Sempronio appartiene a Filano, antiquario, con il quale convenni a suo tempo una permuta, avendomi il medesimo trasferito un antico arazzo").
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nota3

Si manifesta, a questo proposito, una cospicua differenza di disciplina tra legato di cosa altrui (quando la proprietà del bene sia in capo all'onerato) e vendita di cosa altrui (art. 1478 cod.civ.). In quest'ultima l'acquirente diviene proprietario immediatamente ed automaticamente quando il venditore acquista la proprietà della cosa da colui che ne è titolare, essendo radicalmente esclusa l'applicazione dell'art. 2932 cod.civ.. Nel legato di cosa appartenente all'onerato ovvero al terzo comunque l'onerato deve trasferire il bene di sua proprietà al legatario. Più discutibile è l'ipotesi in cui l'onerato abbia acquistato la cosa dal terzo. Generalmente si reputa che, in esito a siffatta acquisizione, l'onerato debba, con un doppio trasferimento, (comunque con un atto separato ed ulteriore) trasferire la cosa al legatario: così, Masi, op.cit., pp.45 e ss.; Perego, op.cit., pp. 205 e ss..
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nota4

Secondo l'opinione preferibile (si veda Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, pp.653 e ss.) detto atto di trasferimento si atteggia come atto traslativo con causa esterna, inteso come atto di adempimento di un'obbligazione scaturente ab externo, la cui validità, ogniqualvolta occorre trasferire diritti reali immobiliari (la forma dei quali ad substantiam actus è lo scritto), non può che richiedere l' expressio causae.
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nota5

Ovvero il valore venale della cosa rapportato al momento dell'adempimento del legato: cfr. Giannattasio, op.cit., p.260.
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nota6

Così, Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p. 65.
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nota7

Azzariti-Martinez, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.498.
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nota8

In questo senso Masi, op.cit., p.43 e Bonilini, I legati, in Comm. al cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.212, a giudizio del quale il riferimento al terzo potrebbe venire inteso in senso astratto e generico, salva una diversa volontà del testatore.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PEREGO, I legati, Torino, Tratt. Dir. priv., VI, 1982
  • TRABUCCHI, Legato (diritto civile), N.mo Dig. it.

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