Legato di cosa del legatario



L'art. 656 cod.civ. assume in considerazione tre distinte ipotesi riferibili alla considerazione della titolarità del bene oggetto della disposizione a titolo particolare e delle possibili variazioni di essa tra il momento di stesura delle volontà testamentarie e l'apertura della successione:

  1. la cosa, già di proprietà del legatario al tempo della redazione delle volontà testamentarie, può essere rimasta tale anche nel momento di apertura della successione;


  1. la cosa, già di proprietà del legatario al tempo della redazione delle volontà testamentarie, può essere stata acquisita al patrimonio del testatore anteriormente all'apertura della successione;


  1. la cosa, già di proprietà del legatario al tempo della redazione delle volontà testamentarie, può essere stata acquistata dall'erede onerato ovvero da un terzo anteriormente all'apertura della successione e dal tenore del testamento si desume che essa fu legata in previsione di una siffatta vicenda traslativa.


Nel caso sub a) è inevitabile la previsione della nullità di cui al I comma della norma in esame. In effetti la disposizione a titolo particolare che contempla un oggetto che già si trova in proprietà del beneficiario non può che essere nulla per intrinseco difetto non soltanto dell'oggetto, bensì anche dell'elemento causale nota1. Tale sanzione riecheggia, sotto un certo profilo, la nullità della vendita di cosa già di proprietà dell'acquirente (che può essere analogamente configurata come tale in relazione alla difettosità sia dell'oggetto sia della causa).

L'utilità dell'art. 656 cod.civ. si palesa relativamente alle ulteriori eventualità che esso prevede. Se infatti la cosa, già di proprietà del legatario nel tempo in cui vennero redatte le ultime volontà, è divenuta successivamente di proprietà del testatore, la disposizione deve essere considerata pienamente valida ed efficace nota2. La vicenda è appena più complessa quando (caso c) nell'elencazione che precede) la cosa, appartenendo al legatario nel tempo della confezione del testamento, sia divenuta prima dell'apertura della successione di proprietà dell'erede onerato ovvero del terzo. In tal caso la validità della disposizione è subordinata al fatto che il testatore abbia previsto nel testamento il mutamento di titolarità del cespite nota3. Giova porre sotto osservazione la differenza tra l'ipotesi appena descritta e la fattispecie di cui all'art. 651 cod.civ. (che riguarda il legato di cosa dell'onerato o del terzo, che è nullo a meno che non risulti dal testamento ovvero da altra dichiarazione scritta, che il testatore conosceva questa condizione giuridica di appartenenza del bene). L'art. 651 cod.civ. infatti non distingue tra il tempo del perfezionamento del negozio testamentario e il tempo dell'apertura della successione. Inoltre la consapevolezza nel testatore della altruità del bene non deve per l'art. 651 cod.civ. indispensabilmente desumersi dal tenore dell'atto di ultima volontà, potendo risultare anche aliunde, ancorchè da dichiarazione scritta. Un conto è poi la mera conoscenza del fatto che la cosa appartiene all'onerato o ad un terzo, un altro è aver disposto il legato in previsione del mutamento della titolarità del bene che ne è oggetto, ciò che è indispensabile ai fini della validità della disposizione ai sensi della norma di cui all'art. 656 cod.civ. in esame.

E' a tal fine indispensabile dimostrare che il testatore abbia semplicemente previsto la possibilità che il legatario avesse ad alienare il bene a terzi ovvero la specificazione della persona dell'onerato o del terzo avente causa?

Prevale a questo proposito l'opinione meno restrittiva nota4 , sembrando eccessivo subordinare la validità della disposizione alla specificazione da parte del testatore dei termini di un evento futuro ed incerto.

Note

nota1

Si tratterebbe di una nullità riconducibile ai principi generali, poichè un legato simile non è attributivo di nulla: tra gli altri, si veda Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712) , in Comm. cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.384.
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nota2

Cfr. Giannattasio, Delle Successioni: delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.269, il quale sottolinea come l'applicabilità della sanzione della nullità per difetto di oggetto sia condizionata dalla circostanza che la cosa si trovi in proprietà del legatario nei differenti momenti della confezione del testamento e dell'apertura della successione. L'art. 843 cod.civ. del 1865 faceva invece applicazione della regola catoniana: l'unico dato cronologicamente rilevante era pertanto costituito, ai fini della decisione circa la validità del legato, dalla valutazione al tempo del perfezionamento del testamento.
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nota3

L'insufficienza della semplice consapevolezza dell'alienità della cosa legata è connessa agli effetti obbligatori derivanti dalla validità del legato sancita dall'ultima parte del II comma dell'art. 656 cod.civ. ( a differenza della prima parte, dalla quale si generano effetti reali): così Grosso, I legati nel diritto romano. Parte generale, Torino, 1962, p.262.
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nota4

Rileva Pugliatti, Dell'istituzione di eredi e dei legati, in Comm. cod. civ. diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941, p.555, che la diversità fra l'art.656 e l'art. 651 cod.civ. è solo verbale: perciò per la validità del legato è sufficiente che il testatore abbia genericamente previsto l'alienazione da parte del legatario.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • GROSSO, I legati nel diritto romano. Parte generale, Torino, 1962
  • PUGLIATTI, Dell'istituzione di erede e dei legati, Firenze, Comm.cod.civ. a cura di D'Amelio-Finzi, 1941


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