Cass. Civ., sez. II, n. 16846/2007. Onere la cui portata economica risulti superiore rispetto al lascito a titolo di legato che ne sia gravato.

In base all'art. 671 c.c., per il quale il legatario ha l'obbligo di adempiere al legato e ad ogni altro onere impostogli nel limite del valore della cosa legata, è ammissibile il legato gravato da un onere che ne assorbe interamente il valore; la relativa disposizione testamentaria è valida, e dalla presenza di un tale onere non può concludersi - ai fini della nullità del legato ai sensi dell'art. 647, comma III, c.c. - che l'onere stesso costituisca l'unico e determinante motivo del legato.

Commento

Da osservare come mentre l'onere dal valore economico eccedente quello del legato non obbligherebbe il beneficiario di quest'ultimo oltre il valore della cosa legata, quando invece fosse apposto a carico dell'erede risulterebbe del tutto vincolante, salva la possibilità per costui di esprimere l'accettazione con beneficio d'inventario ovvero di rinunziare all'eredità.

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