Contenuto del modo



L'obbligazione modale costituisce un'obbligazione in senso proprio. Ne segue, quanto al contenuto oggettivo, la stessa varietà propria di ogni prestazione, la quale può consistere in un dare, in un fare, in un non fare nota1 .

La natura obbligatoria della disposizione comporta l'applicazione dell'art. 1174 cod.civ., norma che pone il principio della patrimonialità della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione. La prestazione, infatti " deve essere suscettibile di valutazione economica" nota2 . Non si può conseguentemente reputare giuridicamente vincolante la manifestazione del semplice desiderio del disponente (es.: che il beneficiato non lasci la casa ereditata, si astenga dal fare un determinato utilizzo di alcuni beni lasciatigli, continui a frequentare alcuni amici etc.).

Secondo un'opinione in ipotesi simili il carattere economico potrebbe essere conferito indirettamente, tramite l'apposizione di una clausola penale nota3. Il tema è correlato alla questione dell'utilizzo della clausola in funzione di fornire giuridica vincolatezza (" di giuridicizzazione") a pattuizioni altrimenti ritenute sine causa, rectius la cui causa sarebbe reputata come futile, non meritevole di tutela ex art. 1322 cod.civ. .

Si impongono alcune precisazioni a proposito dei soggetti beneficiari della disposizione, attinenti alla differenziazione tra modo e legato. Il vantaggio proprio dell'onere, come altrove descritto, non può aversi a favore di terzi determinati (altrimenti ricorrendo la figura del legato obbligatorio).

Viene in esame un beneficio a favore del testatore medesimo (es. far celebrare messe a suffragio dell'anima: cfr. art. 629 cod.civ. ), a favore dell'onerato (obbligo di abitare in un determinato appartamento), ovvero a favore di terzi indeterminati (lascio il terreno A con l'obbligo di costruire una scuola per la comunità della frazione Beta). Non è neppure esclusa l'eventualità che il modo sia stabilito a favore di animali (lascio la mia casa di Roma a Tizio con l'obbligo di provvedere al mantenimento della mia tartaruga) nota4 .

I limiti oggettivi del modo sono costituiti innanzitutto dall'impossibilità e dall'illiceità , espressamente previste dagli artt. 647 III comma (per il testamento) e 794 cod.civ. (per la donazione) nota5.

Per ciò che riguarda il contenuto economico del modo, esso può anche giungere a superare il valore dell'attribuzione liberale. Ciò risulta, in tema di donazione, dall'art. 793 cod.civ.; in tema di legato dall'art. 671 cod.civ., norma che si limita a determinare soltanto i limiti dell'obbligo dell'onerato, nel senso che il contenuto economico dell'obbligazione non può oltrepassare il valore della cosa legata nota6 .

La limitazione modale sarà oggetto di separata disamina, soprattutto per quanto attiene all' eventuale responsabilità ultra vires dell'erede.

Note

nota1

Vindigni, voce Modo, in N.sso Dig.it., vol.X, 1964, p.823 .
top1

nota2

In questo senso Carnevali, voce Modo, in Enc.dir., vol.XXVI, 1976, p.687.
top2

nota3

Mosco, Onerosità e gratuità degli atti giuridici, Milano, 1942, p.331 e Biondi, Le donazioni, in Tratt.dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.XII, Torino, 1961, p.647. Contra Torrente, La donazione, in Tratt.dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.294 e Carnevali, La donazione modale, Milano, 1969, p.123, per i quali la clausola penale non inciderebbe sulla natura della prestazione, bensì sulla quantificazione del risarcimento del danno.
top3

nota4

Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.628.
top4

nota5

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.258.
top5

nota6

Si ritiene, cioè, che tenuto conto del modo di disporre degli artt.691 e 793 cod.civ., solo il donatario ed il legatario siano tenuti all'esecuzione del modo entro il limite del valore dei beni ricevuti, mentre l'erede onerato sarebbe tenuto all'adempimento anche ultra vires, salvo, ovviamente, che abbia acettato con il beneficio d'inventario (cfr.Carnevali, voce Modo, cit., p.692).
top6

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • CARNEVALI, La donazione modale, Milano, 1969
  • CARNEVALI, Modo, Milano, Enc. dir., XXVI, 1976
  • MOSCO, Onerosità e gratuità degli atti giuridici , Milano, 1942
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006
  • VINDIGNI, Modo, N.sso dig.it., X, 1964

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Contenuto del modo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti