Determinazione dell'oggetto del legato rimessa al terzo



Il I comma dell'art. 632 cod.civ. prevede la nullità della disposizione testamentaria che rimette al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo l'oggetto o la quantità del legato.

Interpretando a contrario la norma, si deduce che la disposizione testamentaria deve invece considerarsi valida quando, sempre in tema di legato (non trattandosi di istituzione di erede, neppure pro quota ), viene rimessa al prudente arbitrio dell'onerato o di un terzo la determinazione dell'oggetto o della quantità nota1.

In altre parole, la differenza fra il legato nullo e quello valido consiste, secondo l'opinione prevalente nota2 , nell'apprezzamento della latitudine della discrezionalità attribuita all'onerato o al terzo. La disposizione sarà radicalmente invalida qualora tali soggetti siano assolutamente liberi ( arbitrium merum ) nella scelta dell'oggetto del legato; dovrà essere reputata valida se il testatore ha fissato dei criteri di massima ai quali bisogna attenersi (arbitrium boni viri) nota3 .

Si pensi alla disposizione testamentaria con la quale il testatore prevede che l'erede "dia (al beneficiato) qualche cosa come ricordo". Essa non può non essere considerata nulla alla stregua del criterio in esame, in quanto rimessa al mero arbitrio dell'onerato. Valido sarebbe invece il legato di quanto risulta necessario al legatario allo scopo di effettuare una certa opera secondo l'equa determinazione dell'onerato o di un terzo.

Che cosa dire della disposizione con la quale il disponente lega ad un soggetto l'usufrutto di tutti i beni che formano l'asse attribuendogli la facoltà di alienare uno o più beni in caso di bisogno, parallelamente attribuendo ad un terzo il compito di verificare la sussistenza del bisogno (ed eventualmente la determinazione di quali siano i beni da vendere) ?

La giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 3426/58 ; Cass. Civ. Sez. II, 4210/56 ) si è pronunziata nel senso della validità ex II comma art. 632 cod.civ. del testamento, configurando la disposizione come duplice nota4 . Il beneficiato è infatti destinatario di due legati. Il primo ha per oggetto l'usufrutto di tutti i beni, il secondo deve intendersi sottoposto alla condizione sospensiva il cui evento consiste nell'insorgenza dello stato di bisogno. Tale secondo legato, che ha ad oggetto le liquidità ricavabili in esito all'alienazione di uno o più beni, può essere considerato valido perché il sindacato circa la intervenuta verificazione dell'evento condizionale (ovvero l'oggetto) è rimesso al prudente arbitrio del terzo.

L'art. 632 cod.civ. non prevede, infine, l'ipotesi in cui faccia difetto o sia viziata la determinazione dell'oggetto del legato deferita all'onerato o al terzo. La riconducibilità dell'ipotesi alla figura generale dell'arbitraggio consente di fare applicazione della normativa propria dell'istituto, con particolare riferimento all'art. 1349 cod.civ. nota5. Detta norma consente il ricorso al giudice quando venga meno la determinazione del terzo o nel caso in cui questa sia manifestamente iniqua od erronea. In dottrina nota6 si è fatto notare che questa soluzione potrebbe essere adottata limitatamente all'ipotesi di determinazione rimessa al terzo. Quando, invece, la determinazione fosse stata dal testatore attribuita all'onerato, si dovrebbe piuttosto fare riferimento agli artt. 1286 e 1287 cod.civ..

Il II comma dell'art.632 cod.civ. contempla infine la figura del legato remuneratorio, ciò che sarà oggetto di separata disamina.

Note

nota1

Caramazza, Delle successioni testamentarie. Artt.587-712, in Comm.teorico-pratico, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.248.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.412 e Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.519.
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nota3

Analogamente Baralis, Il testamento per relationem, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.982.
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nota4

Così anche Ghezzi, Legato per remunerazione di servizi resi, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1961, p.814.
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nota5

In questo senso Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1978, p.199.
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nota6

Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, p.307.
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Bibliografia

  • BARALIS, Il testamento per relationem, Padova, Successioni e donazioni di Rescigno, I, 1994
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GHEZZI, Legato per remunerazione di servizi resi, Riv.trim.dir. e proc. civ., 1961
  • GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968

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