Cass. civile, sez. II del 1993 numero 4560 (17/04/1993)


L' impossibilità dell' onere, che, ai sensi dell' art. 794 cod. civ., rende nulla la donazione modale ove l' onere stesso ne abbia costituito l' unico motivo determinante, è soltanto l' impossibilità originaria, ossia già esistente all' atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l' estinzione del "modus", facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l' ipotesi, disciplinata dall' art. 793, quarto comma, cod. civ., che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento dell' onere e quest' ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario.

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