Legge del 1992 numero 91 art. 8


Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge
l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative
previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla
sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere
del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo
cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa
quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata
dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

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