Legge del 1992 numero 91 art. 6


Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di
reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena
detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria
straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal
procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato
civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli
fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della
condanna.
L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per
uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo
periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1,
lettera b), secondo periodo.

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