Legge del 1992 numero 91 art. 19


Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27,
sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti
di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana,
effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le
potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947.

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