Legge del 1992 numero 91 art. 16


L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica
è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio
dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo
le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione
della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al
servizio militare.

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