Legge del 1992 numero 91 art. 12


Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato
un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente
pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi
l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero,
non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo
italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il
servizio militare.
Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno
Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego
pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare
per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al
momento della cessazione dello stato di guerra.

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