Legge del 1992 numero 91 art. 2


Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione
durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo
le norme della presente legge.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il
proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal
riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla
dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere
la cittadinanza determinata dalla filiazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata,
purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al
mantenimento o agli alimenti.

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