Legge del 1992 numero 91 art. 17


Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8
e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n.
123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (Termine prorogato fino al 31 dicembre 1997 dall'art. 2, comma
195, l. 23 dicembre 1996, n. 662.).
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19
maggio 1975, n. 151.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1992 numero 91 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti