Legge del 1992 numero 91 art. 3


Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la
cittadinanza.
La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli
adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi
perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra
cittadinanza o la riacquisti.
Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore
età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.

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