Legge del 1975 numero 644 art. 10


(Omissis) ( Comma abrogato dall'art. 8, d.p.r. 9 novembre 1994, n. 694)
(Omissis) ( Comma abrogato dall'art. 8, d.p.r. 9 novembre 1994, n. 694)
L'autorizzazione deve indicare i nomi dei sanitari dell'ente
ospedaliero o dell'istituto universitario abilitati al trapianto di
parti di cadavere. Essa deve essere rinnovata ogni cinque anni, ma
può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare,
in tutto o in parte, le condizioni che ne hanno consentito il
rilascio.

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