Legge del 1975 numero 644 art. 2


Dai cadaveri sottoposti a riscontro diagnostico ai sensi della
legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche ordinate
dall'autorità giudiziaria è consentito il prelievo a scopo di
trapianto terapeutico.
Dai cadaveri di cui al precedente comma è consentito il prelievo
dell'ipofisi, al fine di produrre estratti iniettabili per la cura
dei soggetti affetti da nanismo ipofisario ormonosensibile, o di
altri ormoni necessari per la terapia di altre insufficienze
ipofisarie.
E' consentito ancora per gli stessi fini il prelievo di ipofisi nei
casi previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le modalità degli articoli
5 e 6.

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