Legge del 1975 numero 644 art. 19


Chiunque riceve denaro o altre utilità ovvero ne accetta la
promessa per consentire al prelievo dopo la sua morte di parti del
proprio corpo o di quello di altra persona per le finalità previste
dalla presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000 ( La multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l.
24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata
l. 689/1981).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 644 art. 19"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti