Legge del 1975 numero 644 art. 8


Dell'accertamento della morte e delle operazioni di prelievo
vengono redatti e sottoscritti appositi analitici verbali.
Sia il primo, sia il secondo dei predetti verbali devono essere
trasmessi in copia entro le quarantotto ore successive al procuratore
della Repubblica e al medico provinciale competente per territorio.
L'originale dei verbali con la relativa documentazione clinica
rimane custodito nell'archivio dell'ente ospedaliero, dell'istituto
universitario o di ricerca, dell'ospedale militare o della casa di
cura privata ove è stato eseguito il prelievo.
I verbali delle operazioni di prelievo effettuate ai sensi del
quarto comma dell'articolo 3 sono conservati nell'archivio dell'ente,
istituto o casa di cura ai quali appartengono i sanitari che hanno
effettuato il prelievo.

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