Legge del 1975 numero 644 art. 17


Le regioni autorizzano gli enti ospedalieri e gli istituti
universitari ad istituire centri per la diagnosi e la cura del
nanismo ipotisario, che abbiano i requisiti previsti dal precedente
articolo, punto 5).
Le regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Ministero
della sanità l'elenco dei centri autorizzati unitamente ad una
relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nell'anno
precedente. La mancanza in tutto o in parte dei requisiti di cui al
primo comma, comporta la revoca dell'autorizzazione concessa.
Quando dalla relazione indicata nel comma precedente emergano
carenze nell'attività o nei risultati conseguiti dai centri, il
Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità,
invita le regioni ad adottare i provvedimenti necessari.

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