Legge del 1975 numero 644 art. 13


In ogni regione, gli enti ospedalieri, gli istituti universitari,
gli istituti di ricerca e le case di cura private autorizzati ai
sensi degli articoli 3 e 10 ad effettuare i prelievi o i trapianti
devono convenzionarsi per la istituzione e la gestione di un centro
regionale o interregionale di riferimento per l'individuazione dei
soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi.
Le regioni promuovono la costituzione dei centri indicati nel comma
precedente.
Il centro regionale o interregionale comunica agli enti
convenzionati i dati necessari per stabilire la compatibilità
genetica tra soggetto donante e soggetto ricevente il trapianto,
sulla base dei dati forniti dagli stessi.

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