Legge del 1975 numero 644 art. 12


Se per la morte della persona di cui si intende utilizzare il corpo
per prelievi a scopo di trapianto, sorge sospetto di reato, l'ente
ospedaliero o l'istituto universitario che intende effettuare tali
operazioni deve chiedere all'autorità giudiziaria apposita
autorizzazione.
Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga necessarie indagini
autoptiche essa può disporre che queste vengano eseguite
contestualmente alle operazioni di prelievo.
In tal caso l'autorità giudiziaria può incaricare delle operazioni
autoptiche lo stesso sanitario che esegue il prelievo il quale viene
all'uopo nominato perito ai sensi dell'articolo 314 del codice di
procedura penale.
L'autorità giudiziaria concede l'autorizzazione solo quando non vi
sia pericolo di intralciare o deviare le indagini.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 644 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti