Il danno derivante dalla nascita




All'attenzione della giurisprudenza si sono poste le delicate questioni della risarcibilità del danno patito, da un lato, dai genitori che, per errore del medico o per insufficienza dei mezzi contraccettivi, siano stati costretti ad accettare la procreazione e, dall'altro, dai genitori e dal figlio per la trasmissione di malattie ereditarie. Alla prima ipotesi nel mondo anglosassone si fa riferimento con l'espressione wrongful birth, alla seconda con l'espressione wrongful life. In Italia, un noto precedente è quello deciso dal Tribunale di Piacenza con sentenza 31 luglio 1950, in cui una figlia esperiva azione risarcitoria nei confronti del padre naturale, che aveva trasmesso alla madre e, di conseguenza, alla bambina che quest'ultima portava in grembo, la lue. Il tribunale piacentino aveva, in quella occasione, ammesso il risarcimento con una motivazione fortemente criticata dalla dottrina, in quanto poco rigorosa in punto di stretto diritto. In particolare, così si affermava: " La vita è un grande dono, un immenso dono. Ora il trasmettere attraverso la generazione una condizione morbosa che questo grande dono trasformi in una immensa infelicità è illecito, contrario al diritto, contrario al comportamento della persona quale le è imposto dall'ordinamento giuridico che la riconosce e la eleva".

La giurisprudenza francese, nel famoso "caso Perruche " ebbe a riconoscere il diritto al risarcimento del danno sia in capo ai genitori, sia al figlio, nato con gravissime malformazioni a causa della contrazione della rosolia da parte della madre nel periodo della gestazione. La Cour de Cassation, in particolare, ravvisò la responsabilità dei medici che, pur avendo espletato i necessari accertamenti, non avevano prospettato alla madre la possibilità che il bambino nascesse con gravi handicap. Per i giudici francesi, dunque, a nulla aveva rilevato che l'infermità non fosse riconducibile all'omissione dei medici, né che l'unica alternativa fosse l'interruzione della gravidanza nota1.

Per quel che riguarda l'esperienza italiana, la giurisprudenza ha ammesso in un primo tempo il risarcimento del danno risentito dalla madre per l'omissione di informazioni, da parte del medico, relative all'eventuale esito negativo dell'intervento diretto a procurare l'aborto (cfr. Tribunale di Padova, 09/08/1985 , Appello di Bologna, 19/12/1991 , Cass. Civ. Sez. III, 6464/94 ) nonché il risarcimento del danno cagionato ad entrambi i genitori per mancata informazione in ordine alle malformazioni che il neonato avrebbe presentato, in quanto affetto dalla sindrome di Down (cfr. Tribunale di Bergamo, 16/11/1995 , Tribunale di Perugia, 07/09/1998 ). Successivamente si è fatta strada un'opinione in un certo senso assolutamente innovativa: il concepito è stato infatti inteso quale soggetto autonomo, titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a nascere sano. In questa direzione è stato riconosciuto il diritto anche in favore del concepito (seppure una volta nato) al risarcimento del danno morale e non patrimoniale subìto a cagione della somministrazione di farmaci che abbiano determinato l'insorgenza di malformazioni (Cass. Civ. Sez. III, 10741/09). In senso apparentemente divergente sono intervenute le SSUU, osservando come non serve postulare una soggettività del nascituro per assicurargli protezione, essendo possibile considerarlo come oggetto di tale protezione. Se è ammissibile l'azione del minore intesa ad ottenere il risarcimento del danno causatogli durante la gestazione (in relazione a quanto già detto in precedenza) non può invece essere risarcito il danno alla madre per averla privata del diritto di scegliere per l'interruzione della gravidanza. Infatti tale esito è praticabile soltanto sulla scorta del presupposto che la donna abbia a riportare un pregiudizio psicofisico in dipendenza dello stato di salute del feto, senza che abbiano rilievo considerazioni di tipo semplicemente eugenetico (Cass. Civ., Sez. Unite, 25767/2015).

Cosa dire, più in generale, di una gravidanza indesiderata a prescindere da eventuali problemi di alterazioni patologiche del nascituro? E' stato deciso come sia irrilevante, ai fini del risarcimento del danno, la menzogna della donna che, affermando di essere in periodo non fertile, abbia intrattenuto un rapporto poi sfociato in una gravidanza non voluta dal partner (Cass. Civ., Sez. III, 10906/2017).

Note

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L' iter processuale può essere così sintetizzato: con pronuncia del 13 gennaio 1992, il Tribunale di grande istanza di Evry ritiene che al medico ed al laboratorio di biologia, ai quali la gestante si era rivolta per far accertare l'esistenza degli anticorpi della rosolia, si possa imputare una colpa di natura contrattuale per aver consegnato alla gestante un referto errato, che l'aveva indotta a portare a termine la gravidanza, ritenendo che non ci fossero pregiudizi per il nascituro; decide, inoltre, che il danno debba essere risarcito sia al figlio che ai genitori. Con pronuncia del 17 dicembre 1993, la Corte d'Appello di Parigi, adita dal medico perché l'errore era imputabile, a suo dire, solo al laboratorio, ritiene che anche il medico sia in colpa contrattuale, per violazione di un'obbligazione di mezzi, e debba rispondere in solido col laboratorio nei confronti di entrambi i genitori, i quali, se messi al corrente del reale stato di salute della donna, avrebbero scelto di interrompere la gravidanza, intenzione, quest'ultima, nota al medico; la Corte d'Appello, invece, riforma il capo di sentenza di primo grado riguardante la responsabilità nei confronti del figlio, poiché - secondo i giudici - il pregiudizio risentito da quest'ultimo non può essere casualmente collegato alle colpe accertate, dal momento che gli effetti della rosolia non dipendevano da errore dei medici, ma dal fatto che la madre aveva contratto la malattia all'inizio della gravidanza. La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 marzo 1996, riforma la sentenza d'appello sul solo punto inerente al nesso causale, sostenendo che l'errore diagnostico aveva indotto i genitori a credere che la madre fosse immune dalla rosolia. In seguito, la Corte, riunita in adunanza plenaria, ritiene che "le colpe imputabili al medico ed al laboratorio nell'esecuzione dei contratti conclusi con la gestante l'avevano indotta a confidare sull'esattezza dei referti e sulla propria immunità e, quindi, le avevano impedito di esercitare il proprio diritto di interrompere la gravidanza al fine di evitare di dare alla luce un figlio affetto da handicap; che il figlio sia legittimato ad ottenere il risarcimento del danno risultante da handicap".
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