L'espressione "diritti inviolabili",
nota1 non compare nel codice civile, bensì nella Carta costituzionale, all'art.
2 Cost. . Con tale locuzione si allude ai diritti della persona o ai diritti della personalità (il diritto al nome, all'identità personale, alla privacy, all'onore, alla reputazione, ecc.).
In una prospettiva comparatistica, deve rinvenirsi che il modello francese, come quello italiano, si fonda su una clausola generale di responsabilità fondata sul danno (dommage), mentre quello tedesco si caratterizza per la presenza di un'elencazione esplicita dei beni tutelati; allo stesso modo, l'ordinamento inglese presenta un sistema tipizzato dei
torts.
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Note
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Per una trattazione più approfondita, Navarretta,
Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996.
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Bibliografia
- NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996