Tutela aquiliana del possesso




Anche il possesso può essere tutelato dalle disposizioni in materia di responsabilità civile. Invero, l'azione di risarcimento del danno, di cui all'art. 2043 cod. civ. , è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza anche in aggiunta, o in sostituzione, alle azioni a tutela del possesso, previste dagli artt. 1168 e ss. cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 7980/00 ).

Quanto al rapporto tra il giudizio possessorio e quello petitorio, il Supremo Collegio (Cass: Civ. Sez. Unite, 1984/98 ) ha chiarito che la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c. non ha modificato la originaria natura del procedimento possessorio, caratterizzato, ancor oggi, da una struttura bifasica, la prima (dal carattere sommario) limitata all'emanazione, con ordinanza, dei provvedimenti interdittali immediatamente necessari, la seconda (a cognizione piena) avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta all'ordinario regime delle impugnazioni, non assumendo rilievo, in contrario, il testuale rinvio agli artt. 669 bis e ss. contenuto nel II comma dell'art. 703 c.p.c. (previsto al solo scopo di consentire l'estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori esclusivamente entro i limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla natura di questi ultimi), così che, concesse o negate dal giudice, con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio prosegue dinanzi al medesimo giudice, all'udienza da questi fissata, per l'esame del merito possessorio e dell'eventuale domanda accessoria di risarcimento, restando estranea a tale schema procedimentale la introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ex art. 669 octies c.p.c. .

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