Cass. Civ., Sez. III, n. 10741/2009. Diritto al risarcimento del danno in capo al concepito in conseguenza di malformazioni riportate per soministrazione di medicinali durante la gravidanza della madre.

Il nascituro è, a tutti gli effetti, un soggetto di diritto, sin dal momento del concepimento. Egli ha diritto a nascere sano, con l’effetto che, se, durante lo stato di gravidanza della madre, il feto sia stato esposto a malformazioni, causalmente riconducibili all'assunzione di medicinali prescritti dal personale medico di una struttura sanitaria privata, al nato e ai genitori spetta il risarcimento dei danni morali e non patrimoniali subiti, stante il rilievo che il contratto concluso tra la gestante e la struttura sanitaria è direttamente efficace, sin dal momento della conclusione, anche nei confronti del concepito. Non esiste, per converso, un diritto del soggetto a non nascere se non sano, ragion per cui non è risarcibile, a beneficio del nato, il danno derivante dalla non procurata interruzione della gravidanza della madre a opera del medico.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia, in un certo senso rivoluzionaria, afferma l'esistenza del diritto al risarcimento del danno non già semplicemente in capo ai genitori, bensì anche in capo al concepito, inteso quale soggetto dotato di capacità giuridica, seppur tale diritto divenga concretamente esercitabile soltanto in esito alla nascita.

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