Appello di Bologna del 1991 (19/12/1991)


Ritenuto che dall'insuccesso di un intervento abortivo (praticato, peraltro, in conformità della legge n. 194 del 1978) dovuto ad imperizia o negligenza del medico operatore, scaturisce responsabilità diretta anche a carico dell'ente ospedaliero, gestore del servizio sanitario, all'interno del quale il fallito intervento è avvenuto, e che alla donna vanno risarciti, in via contrattuale ed extracontrattuale, sia i danni diretti derivanti dalla lesione del diritto alla salute, sia i danni indiretti derivanti dagli oneri di mantenimento, educazione ed istruzione della prole non desiderata, nessun risarcimento è invece dovuto al marito della donna stessa: l'obbligo delle prestazioni abortive, ai sensi della cit. legge n. 194, sorge infatti esclusivamente nei confronti della gestante, tanto più che non havvi per il marito di quest'ultima possibilità alcuna di influire sulla decisione muliebre di porre fine alla gravidanza, e che gli oneri tutti, ex art. 146, 147 e 148 c.c., gravanti sul coniuge di sesso maschile a causa del mancato successo dell'intervento abortivo, non presentano il carattere di danno ingiusto, in quanto non derivano dalla lesione di un suo diritto soggettivo o di un suo interesse in sè integralmente protetto.

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