Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 46


ADEMPIMENTI D'UFFICIO

1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione.
(Comma così modificato dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
2. Se la dichiarazione è contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.
3. L'annotazione può essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse.
4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice civile, può ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Può ordinare, altresì, che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi è stato già annotato il riconoscimento.
5. Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.

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