Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 5


L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi
generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449
a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, espleta i seguenti compiti:
a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo
stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei
dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma
2, lettera d);
b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in
base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che
concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che
concernono lo stato civile, nonche' le copie conformi dei
documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;
d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta,
la veridicita' dei dati contenuti nelle autocertificazioni
prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.

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