Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 70-quaterterdecies


CONTENUTO DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

1. L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione civile;
f) il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa comunale ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo.
2. Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.
(Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, che ha inserito l’intero titolo VIII-bis)

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