Pubblicazione del testamento olografo



Chiunque è in possesso di un testamento olografo appena abbia avuto notizia della morte del testatore deve, ai sensi dell'art. 620 cod. civ. , presentarlo a un notaio per la pubblicazione nota1. L'apparente rigore della norma si stempera nella constatazione dell'assenza di sanzioni esplicite, anche se è ipotizzabile che, nel caso di violazione sarà sempre possibile domandare dalla parte che vi abbia interesse il risarcimento del danno. Si può inoltre osservare come l'aver celato, o alterato o soppresso di un testamento possa integrare in danno dell'erede gli estremi dell'indegnità ai sensi dell'art. 463 cod. civ. nota2. Cosa accade, in particolare, nell'ipotesi di distruzione della scheda intervenuta successivamente alla morte del testatore? Al riguardo è stato deciso nel senso che sia ben possibile procedere all'accertamento giudiziale del contenuto dell'atto di ultima volontà. Tale accertamento potrà tener luogo della pubblicazione divenuta materialmente impraticabile (Cass. Civ. Sez. II, 3636/04 ).
Il notaio procede all'incombente mediante verbale nella forma dell'atto pubblico, alla presenza di due testimoni, la cui mancanza comporta l'applicazione dell'art. 138 l.n. (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 11569/92 ). Nel verbale si descrive lo stato del testamento e ne viene riprodotto il contenuto, facendosi menzione della apertura se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni e l'estratto dell'atto di morte del testatore (al quale viene equiparata copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta) nota3
Quando il testamento si trova già presso il notaio (in quanto vi fosse stato depositato in precedenza dal testatore), la pubblicazione è eseguita dal pubblico ufficiale depositario (obbligatoriamente presso lo studio di costui: cfr. il IV comma dell'art. 66 l.n. ). La disposizione si riferisce ad un deposito formale, ma non si può escluderne l'operatività anche in relazione ad un eventuale deposito fiduciario nota4.
Una volta avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione nota5. Vengono a tal proposito in considerazione gli artt. 3 e 7 disp.att.cod.civ.. La prima norma contempla l'ipotesi in cui con il testamento si sia disposto a favore di enti da istituire. La seconda invece il caso in cui il lascito riguardi persone giuridiche già esistenti. Se nel testamento è contenuta una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale occorre che il notaio provveda entro i venti giorni successivi dalla pubblicazione, ad inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione (art. 46 Dpr 396/00).
Per giustificati motivi (si pensi alla presenza di frasi poco riguardose, quando non addirittura ingiuriose) su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale nota6.
Infine ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 620 cod. civ. , chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione del testamento. Viene in esame la possibilità che sia intimato ad un soggetto che si sa essere nella disponibilità di una scheda testamentaria di presentarla ai fini della pubblicazione.

Note

nota1

L'obbligo di pubblicazione grava su chiunque sia, anche accidentalmente, venuto in possesso di un testamento (così Gentili, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.II, Torino, 1999, p. 213).
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nota2

Peraltro la mera inerzia rispetto alla condotta qualificabile come doverosa configurata dall'art. 620 cod. civ. non sembra integrare gli estremi del celamento che condurrebbero alla possibilità di una pronunzia di indegnità a carico del soggetto che avrebbe dovuto instare per la pubblicazione (Cass. Civ. Sez. II, 3309/84 ). L'imposizione di cui alla norma in esame è difficilmente definibile: manca un'espressa specifica sanzione. Non si può pertanto affermare con certezza che si tratti di un vero e proprio obbligo. D'altronde non sembra neppure che venga in considerazione un mero onere: colui che fosse nella disponibilità della scheda testamentaria potrebbe infatti avere interesse contrario alla pubblicazione. E' poi anche vero che l'esecuzione concreta delle prescrizioni contenute nel testamento ben potrebbe essere attuata in fatto, a prescindere dalla pubblicazione. Appare dunque difficile ipotizzare una sanzione per colui che determini la mancanza di pubblicazione differente rispetto al risarcimento dei danni eventualmente prodotti (Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 898).
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nota3

Occorre precisare che in mancanza dell'originale scrittura del testamento olografo ed in presenza di una semplice copia dello stesso, il notaio potrà procedere alla sua pubblicazione solo dopo che sia stato accertato in esito a pronunciamento giudiziale la conformità della copia con l'originale e dunque la sua autenticità.
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nota4

E' peraltro necessario che il testamento si trovi depositato presso il notaio e che uno degli interessati gli rechi la notizia del decesso del testatore, comprovandola con un certificato di morte. Perciò se il notaio non è stato depositario del testamento olografo, ma ne è venuto in possesso accidentalmente (ad esempio, nel corso delle operazioni di inventario di eredità), non è tenuto a procedere d'ufficio alla sua pubblicazione (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 199).
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nota5

L'utilizzo della locuzione "esecuzione del testamento" in conseguenza della pubblicazione di esso non deve però trarre in inganno: la delazione dell'eredità ha luogo al momento dell'apertura della successione, indipendentemente ed anteriormente alla pubblicazione del testamento olografo (Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.421). Nulla vieta inoltre agli eredi di dare esecuzione al testamento anche nel tempo che precede la pubblicazione (Palazzo, cit., p.899). Si è cercato perciò di dare un significato alla disposizione normativa sottolineandone l'indispensabilità per consentire il trasferimento di beni immobili con la necessaria trascrizione dell'atto. La pubblicazione permetterebbe di raggiungere pienezza di effetti in ordine al trasferimento di immobili, garantirebbe ufficialità, accertando la giuridica esistenza dell'olografo (mera scrittura privata), infine consentirebbe l'esecuzione coattiva delle disposizioni testamentarie, restando pur sempre libera ed indipendente dalla pubblicazione l'esecuzione volontaria delle medesime (Caramazza, op. cit., p. 198).
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nota6

La cancellazione non può effettuarsi in modo materiale, ma in modo che, solo nell'originale, le parole cancellate possano sempre leggersi, in quanto possibili strumenti di interpretazione della volontà o della capacità del testatore: Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p. 57.
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Guide operative pratiche


Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GENTILI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, II, 1997
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

Prassi collegate

  • Quesito n. 155-2015/A, Hong Kong – successioni – legge applicabile
  • Quesito n. 21-2015/A, Inghilterra – successioni: pubblicazione di testamento dattiloscritto
  • Quesito n. 46-2015/A, Francia – successioni: deposito del documento che certifica l’avvenuta pubblicazione all’estero del testamento olografo
  • Quesito n. 12-2015/A, Australia – successioni: pubblicazione in italia di testamento dattiloscritto
  • Quesito n. 219-2014/A, Inghilterra – successioni: efficacia del “grant of probate”
  • Quesito n. 234-2014/A, Germania – successioni: revoca di precedente disposizione testamentaria e pubblicazione di testamento olografo
  • Quesito n. 212-2014/A, Germania – successioni: pubblicazione del testamento ricevuto da notaio tedesco
  • Quesito n. 221-2014/A, Australia (Victoria) – Successioni: pubblicazione del testamento e grant of probate
  • Focus 1/2014, Pubblicazione e conservazione dei testamenti
  • Quesito n. 52-2014/A, Serbia – successioni: pubblicazione di testamento redatto in lingua serba
  • Quesito n. 4-2012/DI, Validità dell’estratto dell’atto di morte in formato elettronico
  • Quesito n. 49-2007/C, Pubblicazione di testamento olografo recante frasi ingiuriose
  • Quesito n. 5927/C, Sequestro di testamento olografo presso notaio nominato custode dello stesso
  • Quesito n. 5283/C, Pubblicazione di testamento olografo e nomina del notaio ad esecutore testamentario
  • Quesito n. 3979/C, In tema di violazione dei nn. 2 e 3 dell’art. 28 LN

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