Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 70-decies


COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA

1. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità di cui all'articolo 70-novies.
(Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, che ha inserito l’intero titolo VIII-bis)

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