Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 3


I comuni possono disporre, anche per singole funzioni,
l'istituzione di uno o piu' separati uffici dello stato civile.
Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o
soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto
e' trasmesso al prefetto.

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