Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 6


INCOMPATIBILITÀ

1. L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)

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