Pubblicazione del testamento segreto



Una volta che il testatore sia defunto il testamento segreto deve essere pubblicato. A tal fine il notaio, avuta notizia del decesso, senza che vi sia bisogno di specifica istanza di parte, apre e pubblica il testamento segreto (art.621 cod.civ.). Il relativo verbale è qualificato dalle stesse formalità previste per il testamento olografo dal III comma dell'art.620 cod.civ. nota1, al quale esplicitamente l'art. 621 cod.civ. fa riferimento. Ai sensi della medesima norma chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione della scheda testamentaria nota2 .

Come anche per le altre specie di testamento, se l'atto contiene una dichiarazione di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio il notaio deve provvedere entro i venti giorni successivi dalla pubblicazione ad inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione (art.46 d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396).

Note

nota1

Pertanto dovranno essere allegati al verbale l'estratto dell'atto di morte del testatore ovvero la copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
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nota2

Occorre precisare il senso della norma da ultimo citata, giacché da un lato prevede il dovere per il notaio di procedere alla pubblicazione, dall'altro consente a chiunque sia interessato di rivolgersi in sede giudiziaria per la fissazione di un termine per l'apertura e la pubblicazione. Sembrerebbe che la disposizione debba intendersi nel senso che il notaio abbia l'obbligo di attivarsi procedendo d'ufficio alla pubblicazione. Quest'ultima tuttavia, rinviando alle formalità previste dall'art.620 cod.civ., richiede l'allegazione dell'estratto di morte o alcuno dei documenti ad esso equiparati. Dalla lettura coordinata delle dette disposizioni deve intendersi che il notaio ha l'obbligo di attivarsi richiedendo egli stesso i prescritti documenti o sollecitando i familiari del de cuius a presentarglieli (così Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.203). La fissazione del termine in via giudiziaria si giustifica come garanzia di maggiore tutela per ogni interessato, data la mancanza di un preciso termine legale per la pubblicazione del testamento segreto.
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Guide operative pratiche


Prassi collegate

  • Focus 1/2014, Pubblicazione e conservazione dei testamenti
  • Quesito n. 4-2012/DI, Validità dell’estratto dell’atto di morte in formato elettronico
  • Quesito n. 568-2011/C, Ufficio secondario e deposito del testamento olografo

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