Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 70-novies


COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE FUORI DELLA CASA COMUNALE

1. Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.
(Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, che ha inserito l’intero titolo VIII-bis)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 70-novies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti