Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 9


Le Regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio
delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto,
possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per
funzioni non trasferite alle Regioni.
Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per le Regioni.
La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con
la amministrazione regionale interessata.

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