Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 8


La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad
esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi
del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori
dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di
legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro
o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere
delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la
determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza
oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro
competente quando si tratti di affari particolari.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a
fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del
commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente
decreto.
Tra l'altro le Regioni comunicano:
a) i dati sulla situazione dell'artigianato regionale relativi
alla produzione e smercio dei prodotti ed alle iniziative adottate
per incrementare la produttività;
b) periodiche notizie sui provvedimenti adottati in materia di
acque minerali e termali e di cave e torbiere ed i dati statistici
relativi a tali settori.

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