Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 6


Fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento, con legge
dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in
ordine:
all'Ente italiano della moda di Torino;
all'Ente nazionale del l'artigianato e delle piccole industrie
(ENAPI);
agli altri enti, istituzioni ed organismi pubblici a carattere
nazionale o pluriregionale operanti nella materia dell'artigianato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 2 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti